Interventi a favore della famiglia

 

L.R. 30/98 (B.U.R. 20.8.98)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla costituzione e dalle leggi statali, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.

Art. 2
(Fondo per il sostegno finanziario alla famiglia)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione assegna finanziamenti ai Comuni per interventi di sostegno alle famiglie: 
a) per la nascita o per l’adozione di figli; 
b) per l’assistenza integrativa nell’ambito familiare a propri componenti non autosufficienti o con problematiche di salute mentale; 
c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psico-sociale-sanitario; 
d) per il superamento di situazioni di disagio sociale o economico; 
e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri; 
f) per progetti tesi a garantire solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, attraverso anche l’istituzione di centri di accoglienza e case rifugio capaci di rispondere alle necessità delle donne e dei loro eventuali figli, che si trovano esposti alla minaccia di ogni forma di violenza o che l’abbiano subita; 
g) per altri interventi di sostegno alla famiglia. 
2. La Regione concede altresì finanziamenti ai Comuni per: 
a) il pagamento di polizze assicurative per la copertura dei rischi infortunistici domestici del componente della famiglia che svolge il lavoro domestico in modo esclusivo nell’ambito della stessa; 
b) progetti volti a divulgare modalità di prevenzione degli infortuni domestici.

Art. 3
(Modalità di concessione dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, determina: 
a) le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 2; 
b) i limiti di reddito dei nuclei familiari per l’accesso ai contributi. 
2. Le domande di ammissione ai contributi previsti dalla presente legge sono presentate ai Comuni di residenza: 
a) per l’anno 1998 entro il 31 ottobre; 
b) per gli anni successivi entro il 28 febbraio. 
3. La Giunta regionale approva: 
a) per l’anno 1998, entro il 31 dicembre, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 novembre; 
b) per gli anni successivi, entro il 30 giugno, il piano di riparto dei finanziamenti ai Comuni sulla base delle domande presentate dagli stessi entro il 30 aprile.

Art. 4
(Consulta regionale per la famiglia)

1. E’ istituita la Consulta regionale per la famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari. 
2. La Consulta ha i seguenti compiti: 
a) effettua rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge e propone gli opportuni aggiornamenti anche con specifici studi, seminari e convegni; 
b) effettua indagini e ricerche sulle problematiche inerenti l’ambito familiare; 
c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale; 
d) esprime parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che anche indirettamente possa incidere sulla qualità della vita familiare. 
3. La Consulta è costituita da: 
a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell’ambito della sfera delle politiche familiari; 
b) due rappresentanti designati dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie: 
c) due rappresentanti designati dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali; 
d) tre rappresentanti di cui due dei comuni e uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all’attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall’ANCI e dall’UPI; 
e) un rappresentante designato dalla commissione regionale pari opportunità tra uomo e donna di cui alla l.r. 18 aprile 1986, n. 9; 
f) un rappresentante designato dal Forum per le associazioni familiari delle Marche; 
g) un rappresentante del coordinamento regionale per l’handicap di cui alla l.r. 4 giugno 1996, n. 18; 
h) due esperti di problematiche familiari designati dalle Università marchigiane; 
i) un rappresentate designato dalle strutture pubbliche di intervento in favore della persona, della coppia e della famiglia. 
4. Partecipa di diritto, senza diritto di voto, alla Consulta il dirigente del servizio regionale competente o suo delegato. 
5. Le funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente. 
6. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura. 
7. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dall’art. 4 della l.r. 2 agosto 1994, n. 20, così come modificata dall’articolo 1 della l.r. 4 luglio 1994, n. 23.

Art. 5
(Norme transitorie)

1. I contributi relativi alle domande presentate entro il 30 settembre 1997 ai sensi della l.r. 2 giugno 1992, n. 22 così come modificata dalla l.r. 28 marzo 1995, n. 26, sono erogati con le modalità previste dalla stessa legge.

Art. 6
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi e per le attività previsti dall’articolo 2 della presente legge è autorizzata: 
a) per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la spesa di lire 3.000 milioni; 
b) per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci. 
2. Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 5, è autorizzata per l’anno 1998 la spesa di lire 2.500 milioni. 
3. Alla copertura dell’onere derivante si provvede: 
a) per l’anno 1998 mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1998, quanto a lire 2.500 milioni, partita n. 15 dell’elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 2 dell’elenco n. 1; quanto a lire 1.500 milioni, partita n. 5 dell’elenco n.1; 
b) per l’anno 1999 mediante utilizzazione di quota parte della proiezione pluriennale dello stanziamento del capitolo 5100101, partita n. 15 dell’elenco n. 1 per lire 2.500 milioni; partita n. 5 dell’elenco n. 1 per lire 500 milioni; 
c) per gli anni successivi mediante impiego di quota parte delle maggiori entrate tributarie. 
4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate sono iscritte a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1998 con la denominazione “Spese per la concessione dei contributi di cui alla l.r. 22/1992, anno 1997” con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 2.500 milioni e con la denominazione “Fondo per il sostegno finanziario alla famiglia” con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 3.000 milioni; per gli anni successivi a carico dei corrispondenti capitoli di spesa. 
5. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1998 sono ridotti di lire 5.500 milioni.

Data ad Ancona, addì 10 agosto 1998

                                                                               Il Presidente 
                                                                         (Vito D’Ambrosio)