29 set 2019
Dalla Corte Costituzionale al Parlamento: è necessaria una legge sul fine-vita
Incontrare la morte (1)
Ci sono parole che pèrdono il loro significato etimologico o lo vedono alquanto ridotto, o addirittura alterato. Una di queste è la parola eutanasia. Parola con cui ci confronteremo spesso in questo periodo, visto che il Parlamento è chiamato, anche a seguito dell’ordinanza della Corte Costituzionale dell’ottobre scorso, a ridefinire una legislazione che allo stato attuale appare carente, facendo riferimento all’articolo 580 del codice penale che risale al lontano 1930.
Ma ritorniamo, per un momento, alla parola. Al suo significato etimologico. Eutanasìa nasce nell’incontro tra due parole dell’antica lingua greca: èu che significa bene, buono e thànatos che significa morte. Dunque dovremmo tradurla con buona-morte. Chi di noi non vorrebbe una buona-morte? Che l’incontro con la propria morte sia buono? Io senz’altro. Ma, credo, anche tutti voi. Una buona morte dovrebbe avere almeno tre caratteristiche: sufficientemente serena dal punto di vista psicologico, senza [troppo] dolore sul piano fisico, e non nella solitudine di un ambiente asettico o freddo, ma con accanto le persone che ci vogliono bene e a cui noi stessi ne vogliamo. Un altro aspetto, che credo debba essere addirittura antecedente, è che l’incontro con lei avvenga in un tempo congruo. Nel tempo giusto: quando le varie tappe della vita possiamo considerarle percorse e ormai completate. Nel tempo della vecchiaia.
Sempre nel rispetto del suo significato etimologico, io dico che vorrei per me proprio una eu-tanasia. Una buona morte.
Ma ormai questa parola ha assunto altri significati. Che potremmo riassumere così: una morte provocata e senza dolore. Vediamo meglio i vari aspetti e le differenze tra l’uno e l’altro.
Prima ancora, però, dobbiamo dirci una parola sulle ragioni che hanno reso più urgente la questione, in questi nostri tempi, rispetto al passato.
L’evoluzione della scienza medica e delle tecnologie di cui oggi dispone ci mette davanti a due fatti importanti. Da una parte essa fa sì che possiamo curarci in situazioni che, anche solo pochi anni fa, non ci avrebbero dato alcuna possibilità di sopravvivenza; dall’altra, però, questa stessa maggiore sopravvivenza può portare a un prolungamento della vita anche in condizioni assai precarie e di grande sofferenza. È l’incontro con queste novità che ci porta inevitabilmente ad aprire domande cui non è così facile e d’immediato impatto trovare risposte soddisfacenti e condivise.
Oggi guardiamo alcuni aspetti che la problematica sul fine-vita comporta, iniziando a fare chiarezza sulle parole e sul significato che l’una e l’altra comprendono.
Parliamo di eutanasia attiva quando su richiesta della persona malata, che non può guarire e alla quale la malattia provoca sofferenze tanto gravi e non controllabili con le cure palliative di cui disponiamo oggi, il medico le somministra un farmaco che ne procuri la morte.
Diciamo eutanasia passiva quando si attua l’interruzione delle cure senza le quali la persona malata non può sopravvivere: l’alimentazione e l’idratazione artificiali o la respirazione che viene assicurata soltanto con l’aiuto di una macchina. In questo caso il medico, prima di sospendere le cure con questi ausili esterni, assicura una sedazione profonda che impedisca al malato dolore e sofferenze che altrimenti dovrebbe affrontare prima che sopraggiunga la morte.
Altra situazione è quando parliamo di suicidio assistito. Il medico non fa nessun intervento diretto: si limita a prescrivere il farmaco (i farmaci) necessario per procurare la morte. Sarà poi il paziente stesso che autonomamente lo assumerà. Nei casi in cui le condizioni fisiche della persona malata le impediscono di compiere da sola l’atto necessario a porre fine alla propria vita (un’incapacità a compiere qualunque movimento), questa può essere aiutata o dallo stesso personale sanitario o da un familiare o da una persona amica. In questo caso parliamo di aiuto al suicidio. È da un caso che rientra in questa fattispecie che è partito l’iter che ha portato la Corte Costituzionale a sollecitare il Parlamento perché faccia una legge che superi e integri quanto previsto dall’articolo 580 C.P. del 1930.
Fin qui le informazioni necessarie almeno a sapere di cosa si parla quando sentiamo l’una o l’altra di queste parole. Ma a questo punto, trattandosi di questioni che riguardano la vita e la morte delle persone, c’è una domanda di fondo con la quale non possiamo non misurarci. La tecnologia di cui oggi disponiamo ci dice che l’una o l’altra di queste pratiche si può fare senza procurare sofferenze ulteriori alla persona malata. Ma è sufficiente che il si può fare ci venga assicurato dalla sola tecnologia? No. È necessario che questa dialoghi con l’etica. Cioè con i valori che come esseri umani riteniamo fondamentali per la convivenza civile e per la vita stessa degli individui.
Proveremo anche noi, in questa pagina, a portare il nostro contributo al dialogo. Che ci auguriamo civile, e rispettoso delle diverse posizioni.
(1. continua)